Nelle agenzie di assicurazione si prova ad applicare contratto illegittimo e schiavista. La diffida dei sindacati
Il 10 novembre 2014 lo SNA (uno dei tre Sindacati padronali nel settore delle Agenzie Assicurative) ha tentato un colpo di mano ed ha siglato un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro truffa con la complicità di due sindacati che non hanno nessun iscritto nel settore. Oggi i Sindacati Genovesi hanno inviato allo SNA una diffida ad applicare un CCNL illegittimo che è anche assolutamente peggiorativo sia dal punto di vista economico che normativo:
- previsione di retribuzioni inferiori a quelle minime utilizzate dall'INPS come base per il calcolo dei contributi previdenziali (vedi Disposizioni INPS del febbraio 2014)
- Preavviso per il licenziamento ridotto a 15 giorni
- Discrezionalità assoluta del datore di lavoro sulla suddivisione dell’orario di lavoro settimanale
- Ulteriore precarizzazione di un settore con imprese tutte sotto i 16 dipendenti
- 80 milioni di euro risparmiati dai padroni
Riportiamo di seguito il testo della lettera aperta inviata allo SNA dai Sindacati Nazionali del settore che fa da cornice alla Diffida inviata dai Sindacati Genovesi.
Con la presente le OO.SS. Fiba Cisl, Fisac Cgil, Fna e Uilca, vista la volontà dello Sna di fare applicare ai propri agenti generali associati l’accordo da noi ritenuto nullo, sottoscritto in data 10/11/2014 tra questa associazione e CPMI con altri due sindacati dei lavoratori domestici e stranieri, Fesica Confsal e Confsal Fisals, ritenuti privi dei requisiti indispensabili di rappresentatività previsti dalle normative vigenti, comunicano l'avvenuto deposito nelle competenti sedi ministeriali ed Inps del CCNL di riferimento della categoria dei dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera 2012/2015.
Ribadiscono, altresì, che l'unico valido Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria è quello sottoscritto in data 20.11.2014 quale rinnovo del contratto scaduto il 31.12.2011, dalle scriventi Organizzazioni sindacali con le altre associazioni datoriali, Anapa ed Unapass. Pertanto, come già espresso nella diffida inviata allo Sna in data 2 dicembre 2014, vi invitano alla sua puntuale esecuzione, precisando che taluni contenuti dell’accordo firmato dallo Sna presentano profili di invalidità (la stessa CONFCOMMERCIO con comunicazione n. 49 del 18 dicembre, a norma di statuto, art. 10 IV comma, ha invitato i propri aderenti al sistema Confederale a non dare corso all’applicazione di tale accordo). Inoltre, esistono punti dell’accordo Sna in contrasto con le norme di legge (es. assenza di continuità contrattuale, diminuzione stipendiale, l’azzeramento dell’anzianità maturata, i periodi di prova; la normativa sull’apprendistato, il pagamento della 13° mensilità in rate mensili in uno con la busta paga mensile; le misure delle ferie, e le relative norme di godimento e altro ancora), per cui le scriventi segreterie nazionali e tutte le loro strutture regionali e territoriali si riservano ogni e qualsivoglia azione, inqualsiasi sede, nel caso in cui dovesse proseguire la pretesa di volere applicare i contenuti di detto accordo da noi ritenuto nullo. Ciò al fine di accertare il corretto trattamento economico e normativo spettante alle lavoratrici e ai lavoratori già in servizio, con le relative conseguenze di condanna e di pagamento del dovuto.
Ove, invece, esistesse, la volontà di applicare l’unico CCNL di categoria, vigente e legale, rinnovato il 20 novembre scorso dalle sottoscritte OO.SS., non è necessario alcun adempimento formale da attuare nei confronti dei propri dipendenti.
Le Segreterie Nazionali Fiba/Cisl Fisac/Cgil FNA Uilca Uil